L’Italia è tra i primi paesi ad attuare la direttiva UE contro il greenwashing
Come cambia la comunicazione delle performance ambientali dei prodotti tessili
Questo è il quarto di una serie di articoli sui regolamenti e direttive che rientrano nella strategia europea per un tessile sostenibile e circolare e che stanno cambiando radicalmente il panorama normativo per la filiera della moda.
Il percorso accidentato delle direttive europee contro il greenwashing
Lo scorso 24 marzo 2026 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 30 approvato dal Parlamento italiano il 20 febbraio. Si tratta del provvedimento con cui l’Italia, tra i primi paesi dell’UE assieme a Danimarca, Lituania, Lettonia e Slovacchia, recepisce nella legislazione nazionale la direttiva europea sul greenwashing (direttiva 2024/825, per “la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione”, nota anche come Direttiva ECGT).
Il percorso delle direttive europee contro il greenwashing è stato accidentato. La direttiva recepita a febbraio dal parlamento italiano era stata definitivamente approvata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo nel 2024, prima dell’insediamento della nuova Commissione Europea e avrebbe dovuto essere accompagnata da una seconda direttiva (la cosiddetta GCD – Green Claims Directive). La seconda direttiva definiva criteri stringenti sulle modalità in cui i principi esposti nella prima direttiva avrebbero dovuto essere verificati e attuati. L’orientamento più cauto sulla transizione “green” della nuova Commissione UE insediata e le prese di posizione contrarie alla direttiva GCD di alcuni paesi membri, tra cui l‘Italia, ha portato al congelamento, senza un piano per la sua ripresa della GCD.
Gli obblighi per le imprese previsti dal decreto
Il decreto introduce modifiche al Codice del Consumo. Le modifiche al Codice più rilevanti per l’industria tessile riguardano:
- Il divieto di asserzioni ambientali generiche (es. "eco-friendly") non supportate da prove scientifiche o marchi di sostenibilità certificati. Il decreto non fornisce una lista di “asserzioni ambientali generiche” proibite, rimanda però alla direttiva, che, nella sezione “considerando”, riporta a titolo di esempio “«rispettoso dell’ambiente», «ecocompatibile», «verde», «amico della natura», «ecologico», «rispettoso dal punto di vista ambientale», «rispettoso dal punto di vista del clima», «che salvaguarda l’ambiente», «rispettoso in termini di emissioni di carbonio», «efficiente sotto il profilo energetico», «biodegradabile», «a base biologica» o asserzioni analoghe che suggeriscono o danno l’impressione di un’eccellenza delle prestazioni ambientali.”
- L’obbligo per le aziende di informare i consumatori sulla riparabilità dei beni e sulla disponibilità di pezzi di ricambio, con l’obiettivo di aumentare la durata dell’uso dei capi di abbigliamento.
- La restrizione dei claim sulla “neutralità climatica” (carbon neutrality), vietando quelli basati sulla compensazione delle emissioni (offsetting). Le aziende possono ancora menzionare i loro investimenti in progetti di compensazione, ma devono farlo in modo trasparente e separato dalla descrizione del prodotto. Un claim non permesso è, ad esempio: "Questo tessuto è carbon neutral"; si dovrà invece dire, in una comunicazione separata da quella relativa al prodotto, "Finanziamo progetti di riforestazione per un volume pari alle nostre emissioni".
- L’introduzione nel codice di definizioni precise per i termini riguardanti la sostenibilità
Le implicazioni del congelamento della direttiva Green Claim Directive (GCD)
Si deve osservare che il congelamento della seconda direttiva (GCD) ha eliminato alcuni obblighi addizionali previsti dalla GCD e che erano stati fortemente contestati dalle imprese, sia per l’aggravio di costo che avrebbero determinato, sia in molti casi per la pratica impossibilità di raggiungere una piena conformità ai requisiti della direttiva, come ad esempio:
- L’obbligo di un’approvazione preventiva da parte di un verificatore indipendente e accreditato, con rilascio di un “Certificato di conformità alla direttiva, per ogni asserzione ambientale (claim) fatta da un’impresa relativamente alle caratteristiche di un prodotto
- L’obbligo di fondare ogni asserzione ambientale sull'intero ciclo di vita di un prodotto — dalle materie prime allo smaltimento.
- Obbligo di criteri molto restrittivi per asserzioni comparative
Il recepimento dell'ECGT nella legislazione nazionale apre una nuova fase per le imprese della filiera tessile, che avranno riferimenti più chiari e precisi per la comunicazione e le asserzioni ambientali. Senza essere sottoposte a obblighi difficilmente sostenibili, come quelli previsti dalla Green Claim Directive (GCD).