IL REGOLAMENTO EUROPEO SULL’ECODESIGN (ESPR)
La Sostenibilità diventa legge
Questo è il secondo di una serie di articoli sui regolamenti e direttive che rientrano nella strategia europea per un tessile sostenibile e circolare e che stanno cambiando radicalmente il panorama normativo per la filiera della moda.
Dal 13 giugno 2024 è in vigore il nuovo Regolamento Europeo sui requisiti di ecodesign per i prodotti sostenibili (ESPR – Regolamento (EU) 2024/1781), che aggiorna la precedente direttiva (EU) 2020/1828 e il regolamento (EU) 2023/1542.
L’ambito di applicazione del regolamento
Il Regolamento Ecodesign è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE, si applica a tutti i beni fisici immessi sul mercato dell'UE, compresi quelli importati da paesi non appartenenti all'UE.
I prodotti fabbricati al di fuori dell'UE devono conformarsi agli stessi requisiti di sostenibilità e progettazione di quelli prodotti all'interno dell'UE (Articolo 3).
Il regolamento riguarda le caratteristiche di un prodotto e dei processi che avvengono lungo l'intera catena del valore del prodotto (Articolo 2).
Il regolamento definisce un elenco di caratteristiche del prodotto che rientrano nei requisiti di ecodesign (Articolo 5) che dovranno, in seguito, essere articolati più precisamente settore per settore dai testi specifici degli “atti delegati” di applicazione del regolamento, di cui si prevede la pubblicazione tra fine 2025 e inizio 2026. Per queste stesse caratteristiche il regolamento prevede anche obblighi di richiesta una maggiore divulgazione delle informazioni (Articolo 7).
Le caratteristiche di prodotto che rientrano nella definizione di Ecodesign
- Durabilità
- Affidabilità
- Riutilizzabilità
- Riparabilità
- Possibilità di manutenzione
- Contenuto riciclato
- Possibilità di rigenerazione
- Riciclabilità e possibilità di recupero dei materiali
- Generazione di rifiuti
- Presenza di sostanze problematiche
- Efficienza energetica, idrica e delle risorse
- Impronta di carbonio e ambientale
Cosa cambia per le aziende?
Il regolamento introduce obblighi e proibizioni di grande importanza.
- Il Passaporto Digitale di Prodotto (DPP): Tra gli obblighi, un pilastro è l’istituzione del DPP per tutti i prodotti (Articoli da 9 a 15) che dovrà includere elementi di tracciabilità e di descrizione delle caratteristiche dei materiali e della supply chain ed essere facilmente disponibile ai clienti e ai consumatori finali. Dovrà inoltre includere informazioni su riparabilità, riciclabilità e sostenibilità.
- La Proibizione della distruzione dei capi invenduti: Tra le proibizioni vi è quella riguardante la distruzione dei capi invenduti (Capitolo VI del Regolamento). Da luglio 2026 (2030 per le aziende di media dimensione) i prodotti invenduti non potranno essere distrutti (con alcune eccezioni). Le aziende dovranno comunicare i volumi e le pratiche di gestione dell'invenduto, le grandi dal 2025, le medie dal 2030. Le aziende di micro e piccola dimensione sono esentate.
Sanzioni
Le sanzioni per la non conformità, saranno però definite da ogni Stato Membro, il regolamento si limita a definire alcuni criteri su cui commisurarle.
Agire subito, senza aspettare “l’ultimo minuto”
Avviare già da oggi il percorso di conformità al regolamento è un fattore fondamentale per evitare di arrivare non conformi alle scadenze rischiando così sanzioni e blocchi delle merci, Le sanzioni per la non conformità, saranno però definite da ogni Stato Membro, il regolamento si limita a definire alcuni criteri su cui commisurare le sanzioni.
Le imprese della moda generalmente mostrano la tendenza ad agire solo “all’ultimo minuto” in prossimità delle scadenze, un approccio che potremo definire di Wait-and-See. Nel caso dell’ESPR adottare un approccio Wait-and-See avrebbe come risultato inevitabile di arrivare impreparati alla scadenza
L’ESPR, infatti, richiede un cambiamento radicale nelle procedure di progettazione, approvvigionamento, gestione delle informazioni e persino degli strumenti di marketing e comunicazione utilizzati dall’azienda. Richiede in altre parole di avviare un processo profondo che necessita tempo e non può essere realizzato da un momento all’altro.
Si pensi, per esempio, alla necessità di applicare i requisiti dell’ESPR già nella fase di progettazione delle collezioni e di programmare la raccolta delle informazioni necessarie per il DPP. Come sappiamo, per le aziende che adottano il modello del «programmato stagionale» la progettazione inizia 12 mesi prima dell’uscita nei negozi e la progettazione dei tessuti 18 mesi prima. É quindi necessario essere pronti con largo anticipo. Inoltre, è necessario coinvolgere nella raccolta e sistematizzazione delle informazioni la supply chain (Tier 1, 2, 3…) un processo lungo e difficile che richiede tempo.
No al Wait-and-See dunque! Avere l’infrastruttura che garantisce la conformità all’ESPR pronta già nel 2026 è la scelta giusta.